DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per completare le procedure d’iscrizione universitaria, lo studente dovrà predisporre la documentazione necessaria nel Paese presso il quale il titolo di studio è stato rilasciato. La documentazione originale dovrà poi essere presentata all’università al momento dell’iscrizione.
Elenco dei documenti:
- Diploma del ciclo di studi di istruzione secondaria/Diploma di Maturità (al termine di almeno 12 anni di studi): dovrà essere accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano, autenticata dal Consolato d’Italia competente.
- Dichiarazione di Valore (DV): emessa dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana e relativa al diploma di scuola secondaria. La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta la validità del titolo di studio e la facoltà di essere ammesso all’Università. La DV è emessa dall’autorità diplomatica italiana competente nel Paese presso il quale il titolo di studio è stato conseguito.
Per maggiori informazioni si consultino:Riconoscimento accademico
Riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio stranieri - Certificazione attestante il completamento di 1 o 2 anni di studi accademici o titolo di istruzione post-secondaria per quei Paesi dove il sistema di istruzione secondaria termini dopo 11 o 10 anni. La certificazione dovrà essere accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano, autenticata dal Consolato d’Italia competente. Certificati rilasciati direttamente dalle Università in lingua inglese, francese e spagnola non hanno bisogno di traduzione in italiano.
- Certificazione che attesti il superamento dell’esame di ammissione all’Università nel paese d’origine: se richiesto per legge dal Paese di origine (es. Vestibular per il Brasile, Selectividad per la Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior per il Portogallo, Gao Kao per la Cina ecc.).
- Certificazione linguistica in italiano per i corsi in lingua italiana e in inglese per corsi di Laurea in lingua inglese
Qualora il Paese che ha rilasciato il titolo di studio sia parte della Convenzione dell’Aja del 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, i documenti richiesti ai punti 1, 3 e 4 dovranno essere provvisti diApostilla. Le Apostille autenticano timbri e firme ufficiali apposte su atti pubblici per il riconoscimento negli Stati stranieri parte della Convenzione.
Di seguito la lista dei Paesi firmatari della Convenzione (1) e l’autorità delegata per l’Apostilla (2). [solo in inglese]
- https://www.hcch.net/en/states/hcch-members
- https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
Se il Paese che ha rilasciato il titolo di studio non ha aderito alla Convenzione dell’Aja, i documenti 1,3 e 4 dovranno essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana.
(dal sito studyinitaly.esteri.it)